urka!
che rinfrescata di sito!
per gli sfollati
Aiutare i terremotati: ecco come fare, cosa serve e a chi rivolgersi a Reggio
La Provincia ha diffuso un elenco delle cose necessarie e dei numeri da chiamare per rendersi utili
di Marco Barbieri
REGGIO EMILIA (30 maggio 2012) - Molti reggiani si stanno
domandando in queste ore come poter dare una mano alle popolazioni
colpite dal terremoto. Ecco che dalla provincia arriva un elenco
completo di direttive da seguire per essere utili.
VOLONTARI
Cosa serve: architetti, ingegneri (civili e strutturali) e
geometri, meglio se abilitati attraverso i corsi NVR (Nucleo valutazione
regionale). Le disponibilità vanno segnalate al numero 0522.271698 del
Centro unificato provinciale di Protezione civile.
Cosa non serve: al momento non servono volontari generici che
non siano iscritti alle Associazioni di Protezione civile (nel caso,
consultare queste indicazioni all'indirizzo Internet:
http://storage.provincia.re.it/file/Volontariato_PC.pdf).
MATERIALE
Cosa serve: brandine, reti e materassi (se in buone
condizioni), che vanno consegnati al Centro unificato di Protezione
civile in via della Croce rossa 3 (ex via Del Chionso). Acqua e generi
alimentari (possibilmente a lunga conservazione e soprattutto pasta,
scatolame, sughi pronti, frutta e verdura), materiale per l'igiene anche
personale (saponi, detergenti, dentifrici, pannoloni, assorbenti ecc.),
vestiti in particolare per neonati e bambini se in buone condizioni
(meglio se nuovi), bicchieri e posate di plastica monouso.
Se in piccoli quantitativi vanno consegnati alla Caritas in via Adua
(telefono 0522.922520). Per bancali e grandi quantitativi rivolgersi al
deposito di Azione solidale a Calerno (telefono 0522.679926 oppure
337.7809002).
Cosa non serve: vestiti e scarpe usate o materiale non in buone condizioni.
POSTI LETTO
Se si hanno disponibilità per ospitare persone sfollate nelle proprie
abitazioni o, meglio ancora, in strutture ricettive vanno segnalate al
numero 0522.271698 del Centro unificato di Protezione civile.
AIUTI IN DENARO
La Provincia di Reggio, così come era avvenuto per lo tsunami in Sri
Lanka del 2004 e successivamente per i terremoti in Abruzzo e ad Haiti,
ha messo a disposizione il proprio conto corrente riservato alle
emergenze umanitarie per avviare, fin da subito, una raccolta di fondi
da Enti pubblici, associazioni e privati, da destinare a progetti a
breve e medio termine sia per un aiuto immediato alla popolazione sia
per la ricostruzione materiale e sociale delle comunità emiliane colpite
dal violento sisma di domenica. Il conto è intestato a "La Provincia di
Reggio Emilia per le emergenze e la solidarietà" ed è attivo presso la
filiale Unicredit di via Emilia Santo Stefano 18/e con le seguenti
coordinate Iban: IT 12 I 02008 12800 000100658213. Nella causale è
necessario indicare "Terremoto Emilia 2012": le somme versate saranno
destinate a progetti di assistenza e ricostruzione seguiti direttamente
dalla Provincia di Reggio.
Si può anche donare inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero
45500 per donare 2 euro (servizio attivo con gli operatori TIM,
Vodafone, WIND, 3, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali e Noverca e su rete
fissa con Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, TeleTu e Tiscali).
(da Fb)
Centro di raccolta "casa mia" attivo: se volete portarmi qualcosa per
gli sfollati, sarà recapitato loro al più presto da gente che va spesso a
Mirandola Commenti (0) Link Permanente
chi è arrabbiata il primo dell'anno.... spera di non esserla il resto dell'anno
Visto che stanotte un grandissimo testa di pazzo, oltre a spaventare la
mia gatta con i botti, ha pensato bene di scoppiare fuochi artificiali
veri e propri, con tanto di spettacolo pirotecnico, nel mio quartiere
(leggi a 10 m da casa mia, per esempio, ed ero già in "seconda fila"),
riporto la legge in proposito:
Circolare sui fuochi d'artificio 11 gennaio 2001
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) -
(G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'
incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata
ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.SSono pervenuti quesiti in
ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione
di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 TULPS Al
riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile
armonizzare ed
unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle
Autorità interessate,
ferma restando 1a normativa in materia di pubblici spettacoli.
A) DISPOSIZIONI GENERALI
1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
La licenza per l'accensione di fuochi artificiali al sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.
può essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:
- un pirotecnico. Tale è
l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e
l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate
competenze tecniche
derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla
fabbricazione
e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione
ex art. 101 Reg.
T.U.L.P.S.. È esonerato dall'acquisizione del nulla osta
all'acquisto ex art.
55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo
spettacolo in quanto
titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;- un
dipendente del pirotecnico, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex
art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del
pirotecnico (per esempio
nel caso in cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione
di spettacoli
pirotecnici contemporaneamente per più siti);
- chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non
svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi,
assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende
necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.
Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni
previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di
cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la
capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi
provvedimenti
emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua
italiana. Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in
avanti, il titolare) può
essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello
spettacolo pirotecnico da
propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità
tecnica ex art. 101
Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento,
collegamento e accensione
degli artifici.
2 - Verifica dei siti. L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per
l'accensione di fuochi artificiali può
essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla
preventiva verifica
dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si
invitano le
suddette Autorità di P.S. a valutare l'opportunità di richiedere
parere alla
Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le
sostanze esplodenti di
cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità delle accensioni per
cui si richiede
autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.Detto organo
consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg.
T.U.L.P.S.
(che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni
consultive in materia di
esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di
sicurezza per la pubblica
incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli
esplosivi"),
esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo
la C.T.P. può
delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di
relatore.Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e
nella pianificazione delle
visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare,
negli ambiti di
propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di
fuochi artificiali e di
darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere
tecnico della C.T.P.
circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni
sito e le relative misure di
sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9
T.U.L.P.S. . Cosi individuati
i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P. , l'Autorità
locale di P.S.
non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni
manifestazione pirotecnica
se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la
condizione dei luoghi o per differenti condizioni
meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale
scopo l'Autorità
locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello
stato dei luoghi.
3 - Artifici impiegabili. Con licenza
ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV
categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento
T.U.L.P.S., oltre naturalmente
agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del
D.M. 4.4.1973. Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni
dell'Autorità locale di P.S.
che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro
per contingenti esigenze
di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto
di manipolazione:
in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano
gli effetti prescritti
in licenza.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2,
i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due
gruppi:
- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità
se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad
un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri
12 e ridotti effetti sonori.
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota
mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di
un motore (razzi);
Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita
esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti
dimensionali:
- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza
non superiore a 3
volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di
ritardo;- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm. Gli artifici
utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche
costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti
incombusti: in tale
ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene
preventivamente limitata ma,
in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata,
tanto più
sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura.
Tuttavia, limitazioni alla quota che
gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte
dall'Autorità locale
di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del
volo, nel caso in cui lo spettacolo
si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a
bassa quota da
parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità
pubblica indotti dalla conformazione
dei luoghi.Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione
attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.
4
- Mortai. I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale
purché lo spessore delle
pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere
alla pressione sviluppata
dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non
debbono essere
utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm,
nonché per le
bombe cilindriche a più aperture.I mortai inoltre:- devono avere una
lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere
l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;- devono essere
interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa,
disposti
su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro
volta saldamente ancorati
al suolo, in, modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento
durante lo sparo;- possono essere posti in verticale o, se necessario,
inclinati in maniera da
allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da
altre strutture. Tale
inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale
sollecitazioni sia sui
mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti
delle traiettorie. Si
dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione
non eccedente
i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;- i mortai di calibro
più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche
e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in. ogni caso,
essere inclinati di
non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi)
in direzione
opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà
curare che un
settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da
infrastrutture di ogni tipo.Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai
dei calibri succitati, ove non interrati
per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio,
dovranno essere
protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali
assorbenti e che non proiettino
frammenti a , distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).Il
titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare
all'Autorità di P.S. autocertífìcazione circa I'idoneità
all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.
5 - Accensione degli artifici e cautele
per gli addetti all'accensioneL'accensione degli artifici può essere
eseguita ricorrendo a:
- micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di
sicurezza; centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo
e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse
possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti
da un adeguato riparo; - radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti
tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità
di spari accidentali.
6 - Disposizioni complementari
riferibili all'Autorità locale di P.S.L'Autorità locale di P.S. che
rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.
deve:
- verificare l'affidabilità del
richiedente sotto il profilo della pregressa
esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi
artificiali;prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura
assicurativa per gli
eventuali danni a persone o cose;esigere dal richiedente
l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la
disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello
spettacolo
pirotecnico;prescrivere ed accertare che siano adottate, anche
sulla base delle valutazioni
della C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi,
richiedendo altresì
adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di
pubblico;individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il
mezzo adibito al trasporto
del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello
spettacolo, disporre
altresì, a mente dell'art.9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti
particolarmente
complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello
spettacolo possano
iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo
spettacolo, ma debbano
essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la
vigilanza fissa, sempre a
cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a
dispersori di terra
contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area
di sparo in parte
allestita a mezzo di guardie particolari giurate;disporre, a mente
dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo
pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse
condizioni meteorologiche)
l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti
in luogo idoneo, venga
sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia
adeguatamente vigilato
durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie
particolari giurate, sia collegato
a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed
atmosferiche;disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di
annullamento dello spettacolo
il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino
deposito autorizzato
ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione
sia preferita dal titolare.
A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga
a quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto
"Trasporto di esplosivi di II e III categoria ( ... )" il rilascio dell'autorizzazione
al trasporto dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo
pirotecnico, attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione,
dal luogo ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito
di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui, detti materiali furono spediti. Tale
Autorità quindi autorizza con unico provvedimento sia il trasporto del materiale
pirotecnico al luogo di impiego, sia l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato
svolgimento dello spettacolo pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità
locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo
del nulla osta al trasporto di cui all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve
accompagnare tale trasporto; disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni
atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o
vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del
trasporto del materiale non impiegato verso il deposito. - verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle
località di sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare
autorizzazione del Comandante del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della
navigazione.
B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA
1 - Area di sparo
È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo
pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.
L'area di sparo:
- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario,
cintata;in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico; -
gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con
possibilità di accensioni accidentali.
2 - Distanza di sicurezza
È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione
di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di
seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:
- fuochi a terra:
(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree
(cascate luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m
(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro
fino a 25 mm: 40 m
(c)artifici configurati con uno o più elementi cilindrici
di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50m
- fuochi aerei:
(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici
di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m
(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:
- fino a 110 mm:
100 m superiore a 110 mm e fino a
130 mm: 150 m - superiore a 130 mm e fino a 210 mm.: 200 m
c) artifici sferici se di calibro:
- fino a 130 mm:
100 msuperiore a 130 mm e fino a
220 mm: 150 m - superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m
Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di
artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia
mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.
3 - Zona di sicurezza
E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.
Nella zona di sicurezza:
- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve
essere
tenuta sgombra da materiali infiammabili;- può invece sostarvi
un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico
in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di
incidente;- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi
genere esistenti non
devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello
spettacolo e devono essere
sufficientemente distanti per non subire danni.
4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla
conclusione dello spettacolo
pirotecnico
In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di
stabilire
eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a
mutare l'orientamento dei
mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la
traiettoria dei lanci, comunque
nel rispetto dei limiti più sopra indicati.Al termine dello
spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata
bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per
l'individuazione ed eliminazione di
ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale
verifica e degli esiti
della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità
locale di
P.S.C)
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:
XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2001
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Ama la vita così com'è
Amala pienamente,senza pretese;
amala quando ti amano o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce,
o quando tutti ti comprendono.
Amala quando tutti ti abbandonano,
o quando ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto,
o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso
o quando sembra non averlo nemmeno un pò.
Amala nella piena felicità,
o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte,
o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura,
o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri
e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie.
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,
amala anche se non è come la vorresti.
Amala ogni volta che nasci
ed ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore.
Non vivere mai senza vita!
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